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Smaltimento eternit

Oltre alla rimozione dell'eternit dalle strutture è necessaria un'adeguata organizzazione per ottimizzare lo smaltimento eternit e trattare adeguatamente le macerie derivanti dalla rimozione.

Dopo aver rimosso l'eternit dalla struttura è necessario attuare tutte le procedure idonee allo smaltimento eternit.

Torino Trasporti Srl dispone delle autorizzazioni necessarie per svolgere in piena sicurezza le operazioni di smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuti, dallo smaltimento macerie e rifiuti edili in genere, allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi, alle macerie contenenti amianto.

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Il costo smaltimento eternit e il costo rimozione eternit variano ovviamente in funzione della quantità del materiale, dell'ubicazione dello stesso e delle attrezzature necessarie alla specifica rimozione.

Non esitare a contattarci per preventivi relativi le seguenti attività:

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Una copertura in amianto  in buone condizioni solitamente non è da considerarsi dannoso  per la salute. Lo diventa quando l'azione delle intemperie e dell'esposizione ai raggi solari, per anni, fanno sì che le stesse coperture
diventino secche ed inizino a sbriciolarsi, sfilacciarsi. Quando si raggiungono queste situazioni, che talvolta possono anche essere causate anche  da incidenti meccanici (per esempio un mezzo o un oggetto appuntito può sfondare la copertura e renderla pericolosa) occorre rimuoverle e attuare le idonee attività di smaltimento eternit.

La rimozione eternit non è sempre necessaria: in alcuni casi è possibile intervenire con idonee attività volte a fissare
e a coprire le eventuali fuoriuscite di rifiuto pericoloso.

 

Ecco cosa dice l'Albo Nazionale Gestori Ambientali a proposito dello smaltimento eternit ovvero lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Il Comitato Nazionale dell'Albo con proprie deliberazioni prot. 01/CN/ALBO e 02/CN/ALBO ha fissato i criteri e i requisiti per l'iscrizione nella categoria 10, per attività di bonifica dei beni contenenti amianto, nonché la relativa modulistica. Per effetto di tali deliberazioni la categoria 10 è così ripartita:

  • 10 A) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
  • 10 B) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Sulla G.U. serie generale n. 87 del 14/4/2004 è stato pubblicato il D.M. 5 febbraio 2004 recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali al seguente indirizzo web: www.albogestoririfiuti.it

 

Per ulteriori informazione e/o per la richiesta di preventivi non esitate a contattarci:

  • scrivendo una e-mail:

roby0824@gmail.com

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